In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet nell'ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione( L. 69 / 2009 L. 213/2012 Dlgs 33/2013 e L.190/2012).
Art. 5, c.1 del D. Lgs. n. 33/2013
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
L'accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - modificato
dall'art. 6 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - detto anche accesso "semplice" per distinguerlo
dall'accesso "generalizzato" introdotto dal comma 2 del medesimo articolo, riconosce a chiunque il diritto
di chiedere documenti, informazioni o dati per i quali sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria sul sito
istituzionale della Regione Siciliana.
L’accesso civico semplice, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di
pubblicazione.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL' ACCESSO CIVICO SEMPLICE La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nominato con Delibera Commissariale n. 40 del 5 aprile 2019. La richiesta debitamente sottoscritta, da redigersi in conformità al modulo appositamente predisposto e sopra pubblicato, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, va presentata attraverso una delle seguenti modalità: - tramite posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi: protocollo@pec.ersuenna.it / ersuenna@ersuenna.it / anticorruzione.trasparenza@ersuenna.it; - tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’ERSU di Enna, via Mulino a Vento n.9 - 94100 Enna; - tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’ERSU di Enna nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il mercoledì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - in sigla RPCT - ricevuta la richiesta di pubblicazione di documenti, informazioni o dati, verifica prioritariamente se per gli stessi sussiste l'obbligo di pubblicazione. Nel caso in cui non viga l'obbligo di pubblicazione il RPCT ne da comunicazione al richiedente che, ricorrendone i presupposti, potrà avanzare richiesta di accesso civico "generalizzato" - ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 - o di accesso "documentale" ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7. In caso di sussistenza dell'obbligo di pubblicazione: a) se il dato risulta già pubblicato, il RPCT ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale; b) se la pubblicazione risulta omessa, il RPCT trasmette i dati, i documenti o le informazioni oggetto della richiesta al Responsabile delle pubblicazioni al fine dell’inserimento sul sito istituzionale dell’Ente e provvede a comunicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di trenta giorni. In caso di ritardo o di rigetto dell'istanza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo secondo le disposizioni di cui all'art. 116, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche e integrazioni.
Creazione area: 19/05/2022 10:57:01
Ultimo aggiornamento: 15/06/2023 11:27:43